Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).
SEZIONE I
Informazioni generali sull’Intermediario che entra in contatto con il contraente
Distributore STRADELLA ASSICURAZIONI S.N.C. iscritta nel RUI come società di distribuzione in data 01/02/2007, con numero A000012066.
Sede legale: VIA OSASCO 83, TORINO TORINO (TO) 10141
Telefono: 011545731, Telefax0115622763
E-mail:
Sito internet: www.stradellaassicurazioni.it.
Addetti alla attività di distribuzione per la Stradella Assicurazioni S.n.c.:
AMERIO ALESSANDRO Intermediario iscritto alla sez. A del RUI al n. A000009695 in data 01/02/2007
PEC
PRIMERANO MARIAROSARIA Intermediario iscritto alla sez. A del RUI al n. A000009693 in data 01/02/2007
PEC
PICCIONE SILVIA Dipendente non iscritta al RUI autorizzata alla sola intermediazione all’interno dei locali dell’Agenzia.
L’autorità competente alla vigilanza per l’attività di distribuzione assicurativa svolta è l’IVASS.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario e degli addetti iscritti possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell’ivass (www.ivass.it).
SEZIONE II
Informazioni sul modello di distribuzione
L’intermediario agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione.
Impresa di assicurazione di cui è distribuito il prodotto o collaborazione orizzontale Compagnie o collaboratori
SEZIONE III
Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d’interesse
L’intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione.
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società indicata nella Sezione I.
SEZIONE IV
Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
L’intermediario non fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 (“Codice delle assicurazioni private” o “Cap”).
L’intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, l’intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese con cui ha o potrebbe avere rapporti d’affari attraverso la pubblicazione dell’informazione sul proprio sito internet, ove esistente oppure la sua affissione nei propri locali. Su richiesta del contraente, l’intermediario è tenuto a consegnare o trasmettere la denominazione delle imprese stesse.
Eventuali informazioni utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Cap:
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SEZIONE V
Informazioni sulle remunerazioni
Natura del compenso percepito in virtù dell’attività di distribuzione effettuata (l’informazione si riferisce complessivamente agli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto): commissione inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall’impresa di assicurazione);
Misura delle provvigioni percepite nel caso di polizze R.C. auto:
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Allianz S.p.A. |
Itas Mutua |
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Settori I e II (autovetture) |
3,16% |
9,26% |
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Proprietari e/o conducenti di età fino a 24 anni compresi |
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Proprietari e/o conducenti di età compresa tra 24 e 29 anni |
10,17% |
9,26% |
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Proprietari e/o conducenti di età compresa tra 30 e 54 anni |
10,28% |
9,26% |
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Proprietari e/o conducenti di età maggiore o uguale a 55 anni |
11,91% |
9,26% |
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Proprietari persone giuridiche |
10,17%% |
9,26% |
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Settore III (autobus) |
10,17%% |
7,90% |
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Settore IV (motocarri) |
10,17%% |
7,90% |
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Settore IV (autocarri) |
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Fino a 35 quintali |
8,54% |
9,26% |
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Oltre 35 quintali conto proprio |
6,77% |
9,26% |
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Settore V (ciclomotori e motocicli) |
10,17%% |
9,26% |
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Settore VI (macchine op. e carrelli) |
10,17%% |
9,26% |
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Settore VII (macchine agricole) |
10,17%% |
9,26% |
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Settore VIII (natanti) |
10,17%% |
9,26% |
SEZIONE VI
Informazioni sul pagamento dei premi
I premi pagati dal contraente all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso.
Modalità di pagamento dei premi ammesse:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
SEZIONE VII
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
L’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà di:
- Inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario (Stradella Assicurazioni S.n.c.), utilizzando i recapiti indicati nella Sezione I, o all’impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo. L’intermediario/Impresa deve rispondere entro 45 giorni.
- Rivolgersi all’Arbitro Assicurativo (AAS): a partire dal 15 gennaio 2026, qualora non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di 45 giorni, il contraente può sottoporre la controversia all’Arbitro. Il ricorso deve essere presentato entro 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo preventivo. Le informazioni sulle modalità di ricorso sono disponibili sul sito www.arbitroassicurativo.it
- Rivolgersi all’IVASS: secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro i termini di legge.
- Avvalersi di altri sistemi ADR: quali la Mediazione (D.Lgs. 28/2010) o la Negoziazione Assistita (D.Lgs. 132/2014) previsti dalla normativa vigente e indicati nei DIP aggiuntivi.
SEZIONE VIII
Informazioni sul diritto all’oblio oncologico
Il contraente/assicurato può esercitare il diritto all’oblio oncologico previsto dall’articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. L’intermediario deve comunicare al contraente o all’assicurato i contenuti e le modalità di attuazione di tale diritto, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rimanda alla lettura del DIP aggiuntivo per tutte le pertinenti informazioni.
Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all’oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell’assicurato ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
