Il Cliente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’Intermediario o all’impresa preponente.
Le modalità per inoltrare i reclami alle Imprese rappresentate sono le seguenti:
Compagnia |
Ufficio Reclami |
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Telefono/Webpage |
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Allianz Next S.p.A. |
Allianz Next S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano |
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https://www.allianz.it/contattaci/contatti-e-assistenza/reclami/form-reclami.html |
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Italiana Assicurazioni |
Via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. |
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02 39717001 |
| CNP Vita Assicura S.p.A. | Via Arbe 49, 20125 Milano | email: Pec: |
800 11 44 33 |
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Europ Assistance |
Ufficio Reclami, Piazza Trento, 8, 20135 Milano |
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02.58.47.71.28 |
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DAS S.p.A. |
Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona |
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045-8351025 |
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Itas Mutua |
Servizio Reclami, Piazza delle Donne Lavoratrici 2, 38123 Trento |
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0461-891840 |
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:
- dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, indirizzo postale - se disponibile anche indirizzo PEC - eventuale recapito telefonico);
- elementi che consentano un’esatta individuazione del prodotto o servizio oggetto del reclamo (a scopo esemplificativo e non esaustivo indichiamo numero di polizza, numero di sinistro, targa del mezzo);
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- ogni documento utile all’esatta identificazione del caso oggetto di doglianza.
I reclami inoltrati per il tramite dell’Intermediario Stradella Assicurazioni S.n.c., dovranno seguire le stesse modalità ed essere indirizzati a: Stradella Assicurazioni S.n.c., Ufficio Reclami, Via Osasco 83, 10141, Torino. Telefax 011-5622763; PEC
Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa o dell’Intermediario entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni o di 60 (sessanta) giorni (in caso di reclamo relativo al comportamento dell’Intermediario), potrà rivolgersi, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa:
- all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, per questioni attinenti al contratto relativamente a polizze ed a operazioni relative ai rami danni e vita diversi da ramo III (polizze unit e index linked) e ramo V (capitalizzazioni);
- alla CONSOB, Via G.B.Martini 3 - 00198 Roma, per questioni di trasparenza (informativa precontrattuale) relativamente a polizze e ad operazioni di cui ai rami vita III (polizze unit e index linked) e V (capitalizzazioni);
- alla COVIP, Via in Arcione, 71 – 00187 Roma.
Informazioni su come presentare i reclami sono disponibili sul sito www.ivass.it.
Il reclamante ha la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi all’Autorità ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
Per la risoluzione di controversie relative ai sinistri R.C. auto si può ricorrere alla Conciliazione paritetica. Nel caso di diniego di offerta o di offerta non congrua, anche se accettata a titolo di acconto, purché la richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00. Se un assicurato decide di utilizzare la procedura di conciliazione, può fare richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti oppure può inviare la richiesta di conciliazione on line tramite il sito www.conciliazioneaniaconsumatori.it a una delle associazioni dei consumatori aderenti.
Per la risoluzione di controversie relative alle polizze danni e vita si può ricorrere alla mediazione (L. 9/8/2013, N. 98) che si può avviare presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it, oppure alla Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, N. 162) che può essere avviata tramite richiesta del proprio Avvocato alla Compagnia.
Per le controversie relative alle sole polizze danni, ove espressamente previsto dalle Condizioni generali di assicurazione, si può ricorrere all’Arbitrato in caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno, demandando la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo circa la nomina, dal presidente del Tribunale competente.
Si ricorda che non rientrano nelle competenze dell’IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria.